Il corso di presentazione del Codice Deontologico del Personale Ispettivo UDICER, si propone di sviluppare un’adeguata coscienza etica degli ispettori, anche in riferimento alle questioni poste dal progresso scientifico-tecnologico e da nuove responsabilità sociali e culturali.
E’ un’occasione per completare la “formazione integrale della persona”, richiesta a professionisti competenti, capaci di prendere decisioni in maniera responsabile, cogliendo i valori sottintesi alla propria professione.
INTRODUZIONE
Il Codice Deontologico UDICER risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui il Personale Ispettivo deve conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.
Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma ne favorisca lo sviluppo.
Il Codice attribuisce alla DIREZIONE il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
Il presente articolato si compone di 26 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:
– Titolo I: dei principi generali;
– Titolo II: della condotta;
– Titolo III: della prestazione;
– Titolo IV: sanzioni disciplinari;
– Titolo V: disposizioni finali.
In particolare, il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.
Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il Personale Ispettivo deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il personale ispettivo: tra colleghi, con la Direzione e gli altri impiegati tecnici e amministrativi.
Il titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario sia con riguardo ad uffici ed Enti, nonché ad altre categorie professionali, con i quali il personale ispettivo abitualmente si confronta.
Il titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.
Sommario
Introduzione
Titolo I — Dei principi generali
Sezione I – Ambito
Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale
Titolo II — Della condotta
Sezione I – Dei valori sociali
Sezione II – Della sleale concorrenza
Sezione III – Della pubblicità
Sezione IV – Rapporti con i colleghi
Sezione V – Rapporti con il consiglio
Sezione VI – Rapporti con i praticanti
Titolo III — Della prestazione
Sezione I – Dell’incarico
Sezione II – Dello svolgimento e formazione continua
Sezione III – Della segretezza
Sezione IV – Dei rapporti esterni
Sezione V – Dei rapporti con i committenti
Titolo IV — Sanzioni disciplinari
Titolo V — Disposizioni finali
INTRODUZIONE
Il Codice deontologico UDICER risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui il Personale Ispettivo deve conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.
Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma ne favorisca lo sviluppo.
Il Codice attribuisce alla DIREZIONE il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
Il presente articolato si compone di 26 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:
– Titolo I: dei principi generali;
– Titolo II: della condotta;
– Titolo III: della prestazione;
– Titolo IV: sanzioni disciplinari;
– Titolo V: disposizioni finali.
In particolare, il titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione.
Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il Personale Ispettivo deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il personale ispettivo: tra colleghi, con la Direzione e gli altri impiegati tecnici e amministrativi.
Il titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario sia con riguardo ad uffici ed Enti, nonché ad altre categorie professionali, con i quali il personale ispettivo abitualmente si confronta.
Il titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.
TITOLO I
Dei principi generali
Sezione I
Ambito
1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione delle leggi che disciplinano l’attività del Personale Ispettivo autorizzato, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.
2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il personale ispettivo dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell’Ispettore deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un’unica ed adeguata sanzione.
3. Il comportamento dell’Ispettore è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità di UDICER. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte consapevolmente dal professionista.
Sezione II
Prestazione
4. Il Personale Ispettivo UDICER opera, nell’ambito dell’attività certificativa, quale incaricato di pubblico servizio.
E’ tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell’incarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico dell’Ispettore qualora, nonostante l’idoneità dell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell’incarico.
5. L’ispettore deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro ed esercita l’attività professionale secondo ” scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente; “coscienza” ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nei rapporti col committente;
“diligenza”, ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.
TITOLO II
Della condotta
Sezione I
Dei valori sociali
6. L’Ispettore deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari.
7. L’ispettore deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale, mediante l’apprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l’attività professionale.
8. L’ispettore deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con il proprio incarico, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio sul suo operato e sull’operato di UDICER.
Sezione II
Della sleale concorrenza
10. L’Ispettore deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale, adottando mezzi scorretti o illeciti, volti a procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio di UDICER.
11. l’Ispettore pubblico dipendente, autorizzato dall’Amministrazione a svolgere anche attività professionale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d’impiego, secondo le disposizioni di legge e il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria posizione per trarne propri vantaggi.A tale fine, l’Ispettore deve comunicare alla DIREZIONE l’atto di autorizzazione, le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.
Sezione III
Della pubblicità
12. Nell’esercizio della professione è consentita all’Ispettore la pubblicità informativa. L’Ispettore è inoltre tenuto ad informare tempestivamente la DIREZIONE della partecipazione o collaborazione, quale Ispettore UDICER, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o giornalistiche anche in forma di intervista.
Sezione IV
Rapporti con i colleghi
13. Nei rapporti con i colleghi, l’Ispettore deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:
– omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;
– esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;
– proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;
– assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;
– sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi;
14. L’ispettore deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti e partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia alla DIREZIONE affinché si possa esperire un tentativo di conciliazione.
Sezione V
Rapporti con la DIREZIONE
15. L’Ispettore è tenuto a prestare la più ampia collaborazione con la DIREZIONE affinché questa assolva in maniera efficiente ed efficace alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad essa demandato, al fine di assicurare la massima tutela del prestigio e decoro di UDICER.
L’Ispettore deve altresì:
– comunicare alla DIREZIONE tutte le variazioni dei dati personali relativi all’iscrizione nei ruoli ispettivi UDICER.
– informare la DIREZIONE in merito a problemi di generale rilevanza;
– segnalare alla DIREZIONE eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il nome di UDICER;
– rispettare le direttive emanate dalla DIREZIONE
16. L’ispettore deve adempiere ai propri doveri con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento di UDICER. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi dell’organizzazione, favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra Ispettori e stimolando la partecipazione dei colleghi alle iniziative programmate nell’interesse della compagine ispettiva.
Sezione VI
Rapporti con i praticanti
17. Nei rapporti con gli allievi Ispettori, per i quali la DIREZIONE stabilisce procedure di affiancamento a personale esperto, l’Ispettore è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale e a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale.
In particolare, l’Ispettore deve favorire l’acquisizione da parte dell’allievo Ispettore dei fondamenti teorici e pratici della professione, nonché dei principi di deontologia professionale.
TITOLO III
Della prestazione
Sezione I
Dell’incarico
18. Nel rispetto della trasparenza con il pubblico, la misura del compenso per l’attività ispettiva è stabilita dai listini UDICER. Eventuali deroghe devono essere motivate e approvate dalla DIREZIONE e, se del caso, comunicate preventivamente al Committente.
19. Al fine di evitare eventuali danni al committente, l’Ispettore deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento di una prestazione, egli ha il dovere di chiedere la supervisione della DIREZIONE.
L’espletamento della prestazione non deve essere condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto tecnico dell’attività ispettiva.
Sezione II
Dello svolgimento e formazione continua
20. L’Ispettore deve:
a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito da UDICER;
b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite da UDICER.
Sezione III
Della segretezza
21. Nell’esercizio della propria attività l’Ispettore è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, l’Ispettore adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori.
Sezione IV
Dei rapporti esterni
22. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti appartenenti ad altre categorie professionali, l’Ispettore deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni l’Ispettore è tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono chiamate ad esercitare;
b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti .
Sezione V
Dei rapporti con i committenti
23. Nei rapporti con i committenti l’Ispettore è tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere.
TITOLO IV
Sanzioni disciplinari
24. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari che, applicate in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione;
d) la radiazione.
TITOLO V
Disposizione finale
25. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti principi generali di deontologia professionale.
UDICER ha per oggetto:
la marcatura “CE” di unità da diporto e loro componenti
il rilascio, rinnovo e convalida dei Certificati di sicurezza e altra certificazione di sicurezza delle unità da diporto battenti bandiera italiana.
Ordinamento
– Sede Centrale, in Fiesso d’Artico (VE), Via Riviera del Brenta, 12;
– Uffici locali periferici, in Italia e all’estero.
Modalità di espletamento dei servizi
UDICER esprime i suoi pareri mediante l’emissione delle richieste certificazioni, o mediante altri atti ad esso confacenti.
L’Organismo esercita le sue funzioni a mezzo di funzionari tecnici ed amministrativi, muniti dei requisiti di idoneità e competenza necessari per lo svolgimento degli incarichi loro affidati. Esso non è responsabile per atti, omissioni od errori compiuti dai propri funzionari, né per errori od omissioni in cui sia incorso nei rapporti, certificati o altri documenti emessi dall’Organismo o dai propri funzionari.
Emissione delle certificazioni
Le domande di visita o di qualsiasi altro accertamento debbono pervenire a UDICER per iscritto e secondo le modalità regolamentari rese note dall’Organismo.
Le certificazioni vengono emesse sulla base di rapporti di visita dei propri funzionari, che siano debitamente compilati , datati e firmati. I rapporti stessi sono di carattere riservato. Per svolgere i loro compiti i funzionari tecnici debbono avere libero accesso ai mezzi o ai cantieri ove debbono essere svolti gli accertamenti.
Composizione del personale
Il personale dell’Organismo è costituito da:
l’Amministratore
il Direttore
i Capi Area
il personale esclusivo, distinto in:
personale amministrativo
personale tecnico
il personale tecnico non esclusivo
Il personale esclusivo viene assunto per chiamata diretta, tra aspiranti che posseggano i titoli ed i requisiti necessari.
Il personale non esclusivo è costituito da liberi professionisti i quali non hanno alcun impegno di prestare la loro opera esclusivamente per UDICER, e non sono perciò legati da alcun rapporto di carattere continuativo od esclusivo. Vengono incaricati dalla Sede centrale, su eventuale proposta di un Capo Area e l’incarico può essere revocato in qualsiasi momento senza necessità di particolari formalità. Gli appartenenti al personale tecnico non esclusivo assumono il titolo di Ispettore e vengono di volta in volta interessati ad agire per l’Organismo con decisione della Direzione centrale o di un Capo Area.
Requisiti del personale tecnico
Gli Ispettori debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli e requisiti:
diploma universitario nelle materie di progettazione o di costruzioni navali.
diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione per la nautica da diporto
diploma di istituto nautico – sezione costruttori navali – ed almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere di costruzione navale
diploma di istituto nautico – sezione di coperta e di macchina – ed almeno cinque anni di navigazione, nonché il possesso delle pertinenti qualifiche professionali previste dalla Convenzione internazionale STCW 78 e successivi emendamenti
titoli equipollenti riconosciuti secondo le norme comunitarie relative alle qualificazioni professionali.
I periodi di tirocinio e navigazione citati ai punti precedenti, possono essere sostituiti da un tirocinio di pari durata alle dipendenze di un organismo notificato o autorizzato dalle direttive comunitarie avente ad oggetto le materie di progettazione, di costruzione e di rilascio di certificazione di idoneità e di sicurezza delle navi.
Nel caso di Ispettori addetti a servizi tecnici che richiedano una specializzazione, i requisiti di cui ai precedenti capoversi debbono essere integrati con quelli più specificamente necessari alla particolare attività richiesta.
Obblighi del personale
Il personale deve mantenere, sia nei rapporti interni che verso l’esterno, condotta irreprensibile, e può esercitare attività professionale esterna all’Organismo purché compatibile col decoro e le funzioni ad esso affidate.
Esso è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio e professionale e deve astenersi dal fornire a terzi notizie riservate relative all’Organismo delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni d’ufficio.
Il personale esclusivo deve osservare l’orario d’ufficio e può essere autorizzato ad astenersene solo dalla più elevata autorità in sede.
Deve porre la massima diligenza e cura nel conservare le dotazioni avute in consegna.
Il personale deve essere al corrente delle norme che regolano l’attività dell’Organismo ed i documenti relativi, ed essere in grado di disimpegnare tutti i servizi esecutivi e, quando occorra, di redigere la corrispondenza d’ufficio.
Il personale tecnico è tenuto a compilare con la massima accuratezza, sotto la sua personale responsabilità, i prescritti rapporti di visita al termine degli accertamenti di cui è incaricato.
Procedure
Ogni procedura di accertamento deve iniziare con una richiesta di valutazione da parte dell’interessato (proprietario dell’unità, fabbricante o rappresentante di essi), che verrà recepita dal servizio amministrativo, il quale aprirà una pratica assegnandole una sigla che contraddistinguerà tutti i documenti dell’accertamento, sino alla sua conclusione. Al fine di evitare disguidi o duplicazioni tale sigla (denominata “numero di pratica”) potrà essere assegnata esclusivamente dal servizio amministrativo, ed ogni genere di corrispondenza, con qualunque mezzo essa avvenga, per attività sia interne che con corrispondenti esterni, dovrà recare in posizione ben visibile tale indicazione di riferimento.
Il “numero di pratica” sarà costituito da un numero seguito dalla sigla CE, se si tratta di certificazione di marcatura CE; SIC, nel caso di certificazione di sicurezza di unità di bandiera italiana (o, se del caso, di Paese comunitario).
Il servizio amministrativo, con la massima sollecitudine, comunicherà al servizio tecnico (e all’ufficio decentrato che ha ricevuto la richiesta di accertamento, ove si verifichi il caso) il numero di pratica così assegnato, su di uno schema appositamente predisposto, indirizzato (seppure ancora da non inviarsi) anche al Committente dell’operazione.
Il servizio tecnico completerà la comunicazione con il nome e l’indirizzo del funzionario incaricato dell’esecuzione degli accertamenti, cui trasmetterà la lettera d’incarico, insieme ad eventuali documenti tecnici di cui avesse disponibilità. Copia della stessa invierà pure al Committente ed al servizio amministrativo per conoscenza.
La procedura esposta (che dovrà avvenire per quanto possibile per via elettronica) è riferita al funzionamento della Sede centrale; le sedi periferiche adotteranno procedure analoghe, seppure adattate alle esigenze di ciascun ufficio, fermo restando che il numero di pratica dovrà essere sempre assegnato dalla Sede centrale. Sempre quale procedura della Sede centrale, che dovrà comunque essere tenuta presente nel funzionamento degli uffici periferici, la cartella con il numero di pratica assegnato dovrà essere acquisita dal servizio tecnico, che la porterà sino al compimento delle proprie operazioni ed all’emissione della certificazione se ne sarà stata verificata l’ammissibilità.
Copia del certificato dovrà ora essere passata al servizio amministrativo, segnalando anche l’eventuale esigenza di applicazione di oneri aggiuntivi a carico della committenza (ad esempio, per l’avvenuta esecuzione di più visite resesi necessarie per completare gli accertamenti) che provvederà agli adempimenti di competenza.
A conclusione dell’iter, dovranno pertanto esistere due cartelle, relative l’una agli aspetti amministrativi e l’altra a quelli tecnici, concernenti ciascuna pratica.
Le sedi periferiche che siano delegate dalla Sede centrale, dovranno provvedere tempestivamente alla emissione delle richieste fatturazioni ed all’introito delle corrispondenti competenze, che dovranno essere versate alla Sede centrale con cadenza almeno mensile.
Dalle stesse sedi, copia delle certificazioni emesse dovrà essere inviata alla Sede centrale subito dopo la consegna delle stesse agli interessati.
Procedure telematiche
I rapporti, sia di carattere tecnico che amministrativo, tra Sede centrale e sedi periferiche potranno avvenire, preferibilmente, con sistema telematico, secondo le indicazioni impartite dalla DIREZIONE.
Reclami e ricorsi
UDICER ha politiche e procedure per la risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dai committenti o da altre parti circa la gestione della certificazione o di ogni altra questione.
Tutti i reclami, ricorsi e i contenziosi riguardanti le attività dell’Organismo vanno indirizzati per iscritto a UDICER e comunicati al Direttore che li esamina, nel caso con l’Amministratore. Solo i reclami inviati per iscritto possono essere accolti per azioni correttive formali.
Il Direttore, responsabile della valutazione della conformità CE, è responsabile della iscrizione del Registro dei Reclami e nel modulo relativo al Rapporto di Non Conformità, per l’avviamento di un’inchiesta e la preparazione della relativa pratica. Può avvalersi della collaborazione di RAQ (Responsabile dell’assicurazione qualità) e del responsabile dell’unità locale presso il committente da cui proviene il reclamo.
Le azioni correttive iniziano tempestivamente e la loro efficacia è verificata nella prima riunione di Direzione
Qualsiasi parte interessata può, inoltre, presentare un ricorso contro le decisioni di UDICER per i seguenti casi:
– respinta della richiesta di certificazione
– sospensione, ritiro ed annullamento della certificazione.
I ricorsi vanno presentati per iscritto a UDICER motivati con tutta la documentazione disponibile e pertinente entro tre mesi dalla decisione di respinta, sospensione, ritiro ed annullamento.
Il Direttore, a seguito della presentazione del ricorso, prepara un rapporto ed unitamente all’Amministrazione, decide di accogliere o rifiutare il ricorso basandosi sullo stato dei fatti e sulla documentazione del ricorrente.
La decisione viene comunicata al ricorrente per iscritto in un tempo ragionevole in modo che il ricorrente possa, se lo ritiene opportuno, ritirare il ricorso in questa fase della procedura senza incorrere in nessun obbligo finanziario.
Il Sistema di Gestione per la Qualità, rappresenta la guida per condurre, con la migliore attenzione possibile, il processo aziendale UDICER, migliorare l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione dell’erogazione dei servizi, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.
Udicer oltre alla legislazione cogente è tenuta ad osservare numerose altre norme internazionali tra cui le più importanti sono:
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazioni di sistemi di gestione
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi, servizi
Definizioni: (EN 17020 § 3.1, 3.5 – EN 17021 § 3.4 – EN 17065 § 3.9, 3.12)
Ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione o di una loro progettazione e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali
Organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni
Audit di certificazione di terza parte: audit eseguito da un’organizzazione indipendente dal cliente e dall’utilizzatore, per certificare il sistema di gestione del cliente
Schema di certificazione: sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure.
Organismo di certificazione: Organismo di valutazione della conformità di terza parte che attua schemi di certificazione
Criteri di indipendenza (ISO 17020 appendice A1)
UDICER come “Organismo di terza parte”, è indipendente dai soggetti interessati al processo di certificazione.
L’amministratore, così come il direttore Tecnico ed il personale incaricato delle operazioni di verifica, non sono mai il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore delle unità da diporto o dei componenti sottoposti ad ispezione, né i mandatari di queste persone, né essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti.
Essi non intervengono né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione commercializzazione o manutenzione di tali prodotti oggetti d’ispezione in modo da non essere mai impegnati in attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle loro attività .
In particolare il personale UDICER non è mai direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione ovvero di oggetti similari in concorrenza. Ciò non esclude che, a volte, vi sia uno scambio d’informazioni tecniche fra il costruttore e UDICER
La struttura di UDICER è organizzata in modo da fornire fiducia nelle certificazioni rilasciate. In particolare è strutturata per rispondere ai seguenti punti:
Imparzialità (EN 45020 § 4.1 – EN 17021 e EN 17065 § 4.2 e § 5.2)
L’imparzialità di UDICER è illustrata nella Politica della Qualità ed è formalmente avallata dall’organo di Amministrazione.
L’analisi dei rischi dell’imparzialità eseguita espressamente su tutta l’organizzazione ha evidenziato che UDICER dispone di una organizzazione in grado di ridurre tali rischi ad un livello basso e fisiologico grazie ai controlli costantemente eseguiti ed alla selezione del personale (“documento di valutazione dei rischi/minacce all’imparzialità” in allegato D al Manuale Qualità)
Responsabilità (EN 17065 § 4.1-4.3 – EN 17021 § 4.4-5.3)
L’Organismo è responsabile delle decisioni relative al rilascio, mantenimento, estensione, sospensione e ritiro della certificazione. Tale punto è descritto in uno specifico capitolo del Manuale Qualità UDICER.
Organo direttivo (EN 17065 § 5.1- EN 17020 § 5.1- EN 17021 § 6.1)
L’organo di Amministrazione, che svolge anche le funzioni di Direzione Generale, assieme al Responsabile delle Procedure di Valutazione della conformità CE per la parte tecnica, secondo quanto indicato in organigramma, ha la responsabilità globale:
dell’esecuzione di ogni prova, ispezione, valutazione e certificazione
della formulare degli indirizzi politici relativi alle attività di UDICER
delle decisioni riguardanti la certificazione
della supervisione sull’attuazione degli indirizzi politici
della supervisione degli aspetti finanziari di UDICER
dell’autorizzazione a comitati o a persone, a seconda dei casi, ad effettuare specifiche attività per conto di UDICER
delle conoscenze tecniche di base per il rilascio della certificazione
Struttura di salvaguardia dell’imparzialità (EN 17065 § 5.2.e; EN17021 § 6.2)
Oltre al Comitato di Certificazione UDICER ha costituito uno specifico comitato, Comitato per la Salvaguardia dell’imparzialità (CSI) che affianca gli amministratori nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività di certificazione e conduce un esame circa l’imparzialità degli audit realizzati per la certificazione dei Sistemi. La struttura stessa di UDICER è organizzata in modo da salvaguardare l’imparzialità, e mantiene prescrizioni rivolte ad assicurare l’imparzialità di UDICER; struttura di UDICER la consente la partecipazione di tutte le parti significativamente coinvolte in modo specifico nelle politiche e nei principi riguardanti il contenuto ed il funzionamento del sistema di certificazione.
Decisioni certificative (EN 17065 § 7.6)
La struttura organizzativa di UDICER e il suo organigramma garantiscono che ogni decisione circa la certificazione è presa da una persona o da un comitato costituito da persone diverse da quelle che hanno effettuato gli accertamenti in campo.
Politiche e procedure diversificate per attività
UDICER ha politiche (es. Politica della qualità) e procedure che distinguono l’attività di certificazione di prodotto da ogni altra attività svolta dall’organismo (Masterlist dei documenti di Sistema)
Pressioni
UDICER è libero, così come sono liberi gli amministratori, i direttori ed il personale operante da ogni pressione di carattere commerciale, finanziario o di altra natura che possa influenzare i risultati del processo di certificazione. Tale libertà è verificata all’atto dell’assunzione o della stipula dei contratti con i committenti o dell’assegnazione degli incarichi agli ispettori tecnici.
SISTEMA QUALITÀ (EN 17065 § 8 – EN 17021 § 10)
UDICER ha il sistema di qualità descritto nel manuale qualità che illustra la capacità di gestire sia il sistema di certificazione di prodotto che di sistemi di gestione.
In analogia con la norma UNI EN ISO 9001:2008, UDICER attraverso l’Assicurazione Qualità stabilisce, documenta, attua, tiene aggiornato e migliora con continuità il Sistema di Gestione per la Qualità attraverso le seguenti attività:
identificazione dei processi necessari per la conduzione del Sistema di Gestione per la Qualità in ambito organizzativo;
definizione della sequenza e dell’interazione tra i suddetti processi
definizione dei criteri e metodi per assicurarsi della efficace operatività e controllo dei processi;
assicurazione della disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare la attuazione e il monitoraggio dei processi;
attuazione delle azioni necessarie per il conseguimento dei risultati pianificati e il miglioramento continuativo.
Allo scopo di identificare in modo organico i processi e di definirne le interrelazioni, UDICER ha fatto proprio il “Modello di Sistema di Gestione per la Qualità basato sui Processi” proposto nella norma UNI EN ISO 9001:2008, riportato nella seguente figura
Dall’analisi dei macro processi indicati dalla norma, sono stati individuati i macro processi aziendali che sono descritti dalle procedure/documenti per implementare e tenere sotto controllo la pianificazione e l’attuazione del SGQ.
L’interazione tra processi di UDICER è riportata nel seguente schema:
Gestione delle non conformità – Azioni correttive e preventive (EN 17065 e EN 17020 § 8.7, 8.8 – EN 17021 § 10.3.7, 10.3.8)
Hewlett-Packard dispone di una procedura documentata che descrive le attività che assicurano che ogni mezzo d’impiego o situazione non conforme ai requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare il loro utilizzo.
Le Non Conformità sono suddivise in:
Non Conformità di sistema;
Non Conformità di processo;
Non Conformità di servizio.
Qualora venga accertata la mancanza di Conformità ai requisiti stabiliti, per ogni fase di un qualsiasi processo gestito sulla base delle prescrizioni di Sistema, gli addetti stessi segnalano l’evento al proprio responsabile diretto che provvede a rilevare la Non Conformità sull’apposito documento di registrazione, e a portare a conoscenza dei fatti i responsabili dei processi interessati dall’evento affinché gli stessi possano gestire le azioni risolutive necessarie.
Il trattamento delle Non Conformità, alle quali sono interessati i servizi o i mezzi ad essi connessi, prevedono da parte dei responsabili la registrazione delle decisioni assunte.
Anche per le Non Conformità di Sistema oppure di Processo, i Responsabili sono tenuti a gestire le azioni risolutive e correttive con la partecipazione della funzione Assicurazione Qualità.
Azioni correttive (EN 17065 e EN 17020 § 8.7 – EN 17021 § 10.3.7)
Le Azioni Correttive sono atte ad eliminare cause di Non Conformità ricorrenti sui servizi o sui mezzi di UDICER e sui processi interni che nei casi limite si traducono in Non Conformità nei confronti dei committenti, ovvero la non corrispondenza di quanto fornito rispetto ad una esigenza specificata o implicita o ancora ad una esigenza cogente.
UDICER ha stabilito una procedura per identificare e gestire le non conformità nelle proprie attività. Le azioni correttive adottate sono decise in modo da essere appropriate all’impatto dei problemi riscontrati.
La procedura stabilisce i requisiti per:
identificare le non conformità partendo dai processi di controllo operanti in UDICER come le verifiche ispettive interne e l’analisi dei reclami (individuazione del problema);
stabilire le cause di non conformità identificando le variabili significative che influenzano la capacità dei processi a soddisfare i requisiti richiesti;
correggere le non conformità;
valutare l’esigenza di azioni al fine di garantire che le “non conformità” non si ripetano. Tale valutazione, dove possibile, va fatta anche in termini economici;
stabilire ed attuare tempestivamente le azioni necessarie con uno studio e relativa approvazione di provvedimenti atti a rimuovere le cause che hanno generato il problema, secondo un programma di lavoro che definisce tempistiche e responsabilità;
registrare i risultati delle azioni adottate (Verifica dei risultati);
riesaminare l’efficacia delle azioni correttive ed aggiornare la documentazione.
Tutte le informazioni di ritorno (ad es.: reclami dei clienti, ecc.) sono documentate, analizzate, interpretate, rielaborate e comunicate a RAQ. Qualora i reclami non diano inizio ad una AC, la motivazione di tale scelta andrà registrata e mantenuta presso AQ. Vengono, inoltre, mantenute tutte le analisi dei reclami del Cliente
Azioni preventive (EN 17065 e EN 17020 § 8.8 – EN 17021 § 10.3.8)
Le Azioni Preventive riguardano quanto messo in atto per la rilevazione di potenziali cause di Non Conformità e l’attuazione di attività mirate alla loro rimozione.
L’obiettivo è di:
prevenire l’obsolescenza dei mezzi impiegati per la realizzazione ed
erogazione del servizio;
adottare soluzioni tecnologiche sempre più avanzate;
adeguare le strategie commerciali alle fluttuazioni e agli orientamenti del mercato esterno;
perseguire l’aggiornamento continuo della professionalità individuale, sia sul piano delle innovazioni tecniche, che sulle modalità di interrelazione e di svolgimento dei processi aziendali;
rilevare in anticipo segnalazioni di anomalie che possono determinare deficienze di sicurezza.
UDICER ha stabilito una procedura per adottare azioni preventive atte ad eliminare le cause di potenziali non conformità. Le azioni preventive adottate sono decise in modo da essere appropriate al probabile impatto derivante dai problemi potenziali.
La procedura disposta da UDICER stabilisce i requisiti per:
identificare le potenziali e le loro cause
valutare la necessità di azioni al fine di prevenire il verificarsi delle non conformità
stabilire ed attuare le azioni necessarie
registrare i risultati delle azioni adottate
riesaminare l’efficacia delle azioni preventive adottate
Le Azioni Correttive e Preventive vengono registrate e mantenute presso gli archivi di AQ.
Miglioramento continuo
UDICER opera per migliorare in modo continuo l’efficacia del SGQ, utilizzando la Politica e gli obiettivi per la Qualità, i risultati delle verifiche ispettive, l’analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed i riesami da parte della Direzione.
Partendo dalle priorità evidenziate dai Committenti, delle principali aree di non Qualità o di spreco di risorse, gli Amministratori pianificano e documentano azioni di miglioramento relative sia alle regole del SGQ che alla loro applicazione allo scopo di conseguire migliore efficienza dei processi e conseguire il miglioramento della qualità dei servizi. Tali azioni possono essere gestite in documenti separati oppure nella documentazione di sistema dedicata a tale scopo (rapporti di azioni preventive o correttive, verbali di audit, verbali di riunioni, ecc.).
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